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Accertate clausole vessatorie in abbonamenti e biglietti per nove società di calcio di Serie A

Diritto a clausole non vessatorie

L’Autorità ha accertato la vessatorietà di alcune clausole che le società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., Cagliari Calcio S.p.A., Genoa Cricket and Football Club S.p.A., F.C. Internazionale Milano S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., A.C. Milan S.p.A., Juventus Football Club S.p.A., A.S. Roma S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A. avevano inserito nelle condizioni contrattuali di abbonamenti annuali e biglietti per la singola partita.

Nello specifico, ai consumatori non veniva riconosciuto il rimborso di parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso (il biglietto) in caso di chiusura dello stadio o di rinvio dell’evento per qualunque causa, ad eccezione di dolo o colpa grave delle società calcistiche.

La Società Cagliari Calcio S.p.A. ha predisposto una ri-formulazione delle clausole idonea a risolvere tali criticità.

Per quanto riguarda invece le società A.C. Milan S.p.A. e Udinese Calcio S.p.A., l’Autorità ha accertato la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento e proseguito con la rimozione di queste nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali (adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti).

L’Antitrust ha disposto che venga pubblicato un estratto dei provvedimenti sulla homepage dei siti web delle nove società per 30 giorni consecutivi.

Roma, 13 novembre 2020

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